Nell’ambito di quanto previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, e fra le numerose iniziative adottate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. finalizzate ad una sempre migliore garanzia della qualità e sicurezza delle opere e delle infrastrutture, sia pubbliche che private, della prevenzione del rischio sismico e della valutazione e messa in sicurezza del patrimonio costruito esistente, con Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n.293 del 29.05.2019, è stata approvata la “Linea Guida per la identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione di compositi fibrorinforzati a matrice polimerica (FRP) da utilizzarsi per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti”; il documento è stato positivamente licenziato con Parere favorevole dall’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 4 espresso nella adunanza del 22 febbraio 2019.
La suddetta Linea Guida aggiorna e sostituisce la medesima Linea Guida già pubblicata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con DP n.220 del 9 luglio 2015; l’attuale versione adegua la precedente Linea guida all’evoluzione normativa, chiarisce meglio concetti e procedure ed infine introduce, fra i vari materiali componenti le fibre, anche l’utilizzo dell’acciaio e del basalto.
All’articolo 2, comma 1, del citato Decreto del Presidente viene precisato che restano validi, fino alla naturale scadenza, i Certificati di Idoneità Tecnica (CIT) ed i Certificati di Valutazione Tecnica (CVT) già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale ai sensi della precedente Linea Guida; gli stessi saranno poi adeguati alle nuove disposizioni in fase di rinnovo.
Al comma 2 dello stesso articolo viene poi previsto un periodo transitorio di 12 mesi, entro il quale, esclusivamente per quanto concerne l’impiego di composti a matrice polimerica (FRP) rinforzati con fibre di acciaio o di basalto, i Fabbricanti che abbiano presentato al Servizio Tecnico Centrale istanza di CVT per compositi realizzati con le suddette fibre, nelle more del rilascio o diniego del certificato possono commercializzare i medesimi prodotti per i quali è stata richiesta la certificazione.
In tal caso, tutte le forniture devono essere accompagnate da una apposita dichiarazione – resa sotto la propria responsabilità – che i sistemi in questione sono conformi alle disposizioni della Linea Guida di cui all’art. 1 del presente decreto.